Quando si parla di lavoro si entra in un campo pieno di mine antiuomo, se poi ci si addentra nelle intricate strade del lavoro e delle opportunità per i giovani allora la tasso di possibilità di ‘saltare in aria’ sale quasi al 100%. Non si vuole fare il solito brogliaccio di quello che leggi e leggine prevedono sulla carta e poi non si vanno a realizzare quasi mai, vuoi perché pensate per non essere realizzate o piuttosto perché la propensione alla creazione di lavoro in Italia c’è da riflettere solo su numeri decimali.
Andiamo per ordine, però, e posiamo la nostra attenzione su un’opportunità finalizzata alla conclusione degli studi per chi volesse entrarci: per i giovani assume grande importanza l’opportunità di accedere al credito bancario così da poter affrontare in autonomia il percorso formativo, e, successivamente, accedere nel mondo del lavoro.
È necessario evolvere ed incrementare quelle politiche che facilitano l’accesso al credito da parte di studenti universitari e neolaureati, allo scopo dell’apprendimento e sviluppo di percorsi professionali e lavorativi. A tal proposito, con decreto del 19 novembre 2010, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù ha espanso l’ambito di operatività del Fondo per il credito ai giovani, stabilito presso la stessa Presidenza nel 2007. Il Fondo - con una dote finanziaria, attualmente, di 19 milioni di euro - ha lo scopo di offrire le garanzie indispensabili per permettere ai giovani con merito di possedere finanziamenti per l’iscrizione all’università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo che si collega ai corsi e ai Master sono accumulabili tra loro fino ad un totale massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro) ed elargiti in rate annuali di importo non al di sotto di 3.000 euro (tremila/00) e non al di sopra di 5.000 euro (cinquemila/00 euro);
Le rate del finanziamento per i corsi e i Master, in seguito alla prima, vengono emesse previa presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità seguenti dei corsi prima detti e del superamento di almeno la metà degli esami programmati dal piano di studi relativi agli scorsi anni;
Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo totale e provvede all’erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimi e massimi emessi dal Decreto Interministeriale 19 novembre 2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque inferiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico (o comunque inferiore agli anni rimasti per l’ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento combaci con l’iscrizione ad un anno successivo al primo).
Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono definite dalle singoei banche entro i canoni concessi dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo tra i tre e i quindici anni.
Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque introdursi prima del trentesimo mese successivo all’emissione dell’ultima rata del finanziamento.
I finanziatori garantiscono nel non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia data dallo stato.