01 Febbraio 2016

L’ Associazionismo in Italia

di Redazione Cralt Magazine
Una mappa di quello che viene definito anche Terzo Settore che parte dal volontariato ma che tanta incidenza ha nella vita quotidiana di ognuno di noi
L’associazionismo no profit di questi tempi può sembrare difficile da vivere e sostenere, alla base la motivazione con cui ci si avvicina a un’associazione sta nei valori e nelle esperienze che si condividono; ma quando nasce e come è tutelato l’associazionismo in Italia? Quale la storia giuridica ed evolutiva negli anni?
Associazionismo è come dire volontariato, si sa. Il non profit postula che l’attività venga prestata spontaneamente e gratuitamente all’interno di organizzazioni (associazioni di volontariato) costituite esclusivamente per fini di solidarietà e che non abbiano fini di lucro neanche indiretto.
La prima legge che prevede norme sul volontariato è la n.49 del 1987, che detta una disciplina organica sulla Cooperazione Italiana con il Paesi in Via di Sviluppo (PVS), Nel 1991 (legge n.266) il legislatore, riconosciuta il valore sociale e l’importanza dell’attività di volontariato tenta di dettarne una disciplina organica. Ma è la legge più recente, il D.Lgs 460/97 (norme di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali - Enti No Profit) che introducendo la nuova figura delle Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (Onlus) detta la normativa di più vasta applicazione.

Naturalmente partendo dal dettato costituzionale del comma 1 dell’art. 18:I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Altro punto fondamentale da tenere presente quando si parla di associazionismo è il lessico; tante definizioni si accavallano e delineano diversi tipi di associazioni ed aggregati. Vediamone alcuni.

NO PROFIT, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS, ONG
Con la denominazione "Enti No Profit" si identificano tutte quelle organizzazioni (associazioni) che svolgono attività senza scopo di lucro. E’ questa caratteristica principale che li distingue da tutte le altre forme d’associazione (Società ed anche cooperative - con il necessario distinguo per le cd "cooperative sociali") che, nell’attività umana, si pongono invece come scopo principale quello della realizzazione di un profitto.
E’ una qualificazione molto generica e comprende ipotesi veramente diverse fra loro. Può infatti dirsi ente no-profit sia un Ente Pubblico Territoriale (Comuni Province e Regioni), sia un circolo sportivo sia un’associazione di volontariato.
 
La differenza che ci porta ad identificare, all’interno delle No Profit le O.N.L.U.S (Organizzazioni Non Lucrative d’Utilità Sociale) è l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’attività svolta senza scopo di lucro: - nelle ONLUS i destinatari dell’attività svolta dall’organizzazione sono soprattutto terzi rispetto ai soci
categorie sociali svantaggiate (public service)
- le No Profit svolgono attività soprattutto per i soci e gli iscritti, ad es. un circolo sportivo (member service).
 
Le Organizzazioni non Governative sono associazioni di volontariato, (quindi "ONLUS") che operano nel campo specifico della cooperazione allo sviluppo. La definizione trova la sua fonte nella legge 49/87 per identificare quelle Organizzazioni che dopo un’istruttoria particolarmente selettiva, vengono ritenute affidabili, dallo Stato, al fine d’affidare loro l’attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Anche le O.N.G sono organizzazioni senza fini di lucro ed in teoria, si basano sul volontariato. Si tratta però di una realtà totalmente differente dal volontariato "puro".
In effetti si tratta di organizzazioni che hanno finito per divenire professionalmente finalizzate allo svolgimento dell’attività di cooperazione. Certamente utilizzano "volontari" che quando vengono inviati in "missione" nei paesi d’intervento percepiscono un mero rimborso spese ma la struttura operativa delle O.n.G. è formata di cooperanti ed esperti che in modo professionale sono integrati nell’organizzazione d’appartenenza.
 
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE-NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI, COMITATI
Giuridicamente parlando la forma associativa più comune, per le organizzazioni che fanno volontariato è quella dell’associazione non riconosciuta. Il codice civile la prende in esame soprattutto per dettare norme riguardanti la responsabilità patrimoniale: quest’ultima spetta in sostanza a chi, Presidente o altri, spende il proprio nome per conto dell’Associazione contraendo obbligazioni. Per il resto v’è assoluta libertà di forma per quanto riguarda l’atto costitutivo e lo statuto.
Al contrario di quanto accade per le Associazioni riconosciute, dove per aspirare al riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa occorre un atto costitutivo in forma pubblica con l’indicazione del patrimonio della nuova persona giuridica che viene fondata. Infatti le obbligazioni assunte dagli amministratori saranno garantite esclusivamente da tale patrimonio.
Fondazioni ed Associazioni perseguono lo stesso fine, ideale non economico, ma mentre nelle Associazioni è l’elemento personale quello principale e determinante nelle Fondazioni è un patrimonio funzionalizzato ad un particolare scopo ideale che acquista la rilevanza, ottiene il riconoscimento come personalità giuridica.
I Comitati sono assimilabili alle Associazioni non riconosciute, con scopi più mirati, puntuali; come tali siamo abituati a vedere comitati di protesta, per la raccolta di firme ma il codice civile li regolamenta esclusivamente sotto l’aspetto di comitati per la raccolta di fondi (responsabilità personale e solidale degli organizzatori per la conservazione dei fondi raccolti).
 
ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
Infine, l'associazionismo sociale che è l'espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in forma associativa. Si tratta di una tipologia di associazioni introdotte e disciplinate per la prima volta dal nostro ordinamento dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
 
Sono considerate Associazioni di promozione sociale le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale  a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

 

Allo scopo di vigilare è nato poi L'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo Sociale, istituito ai sensi dell’art.11, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che è l'organo che approva i progetti presentati dalle associazioni e adotta svariate iniziative per diffondere la conoscenza dell'associazionismo sociale presente in Italia. E' formato dai rappresentanti delle associazioni ed è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

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